Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Impugnazione decisione inammissibilità ricorso avverso provvedimento negativo – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso presentato al CNF, anziché alla Corte di Cassazione come prescrive l’art. 56, comma 4, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, con il quale si richiede la sospensione di una decisione che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso un provvedimento a contenuto negativo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 27 gennaio 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LANZARA), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 248

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 248 del 28 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 24 Gennaio 2005 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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