Al fine di poter efficacemente sottoscrivere e presentare l’atto di impugnazione innanzi al CNF, il difensore dell’incolpato deve essere munito di procura speciale da indicare (mutuando quanto previsto dall’art. 163 del c.p.c.) a margine o in calce al ricorso. Ne consegue che la mancanza di procura ad litem – che si configura sia in ipotesi di procura invalida sia in ipotesi di mancanza di prova che una procura sia stata rilasciata -, determinando la nullità dell’attività processuale compiuta, rende inammissibile l’impugnazione (nella specie, risultava in atti la dichiarazione con la quale l’incolpata aveva nominato il proprio difensore di fiducia nel procedimento disciplinare dinanzi al C.O.A. territoriale, mentre mancava apposita e specifica procura speciale per la fase successiva di impugnazione). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 10 novembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DE GIORGI), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 212
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 29 Dicembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 10 Novembre 2006
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