Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Difetto di procura speciale – Inammissibilità.

Il difetto di procura speciale del difensore, rilasciata specificamente per il giudizio innanzi al CNF, comporta la inammissibilità del ricorso per difetto dello jus postulandi ai sensi dell’art. 60, u.c., r.d. n. 37/1934, né ha valore, ai fini della introduzione di tale giudizio, la procura rilasciata per il grado precedente svolto avanti al Consiglio dell’Ordine territoriale, che ha natura amministrativa e non giurisdizionale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Ivrea, 20 dicembre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 204

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 10 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera del 20 Dicembre 2006
Giurisprudenza CNF

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