Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Difensore privo di mandato speciale ex art. 60, ultimo comma, R.D. n. 37/34 – Inammissibilità.

Il ricorso proposto al CNF avverso le decisioni con cui il CdO locale abbia deliberato la sospensione cautelare e poi respinto l’istanza di revoca è inammissibile qualora sottoscritto dall’incolpato e dal relativo difensore carente di mandato, essendo entrambi i professionisti privi di jus postulandi; invero, il primo, in conseguenza del provvedimento di sospensione cautelare immediatamente esecutivo, non può esercitare la professione forense fino alla revoca dello stesso, ed il secondo è privo di mandato speciale ex art. 60, ultimo comma, R.D. n. 37/34. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso le decisioni del C.d.O. di Treviso, 31 maggio e 21 giugno 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 27 aprile 2006, n. 19

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 27 Aprile 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 21 Giugno 2004
Giurisprudenza CNF

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