Il ricorso proposto al CNF avverso le decisioni con cui il CdO locale abbia deliberato la sospensione cautelare e poi respinto l’istanza di revoca è inammissibile qualora sottoscritto dall’incolpato e dal relativo difensore carente di mandato, essendo entrambi i professionisti privi di jus postulandi; invero, il primo, in conseguenza del provvedimento di sospensione cautelare immediatamente esecutivo, non può esercitare la professione forense fino alla revoca dello stesso, ed il secondo è privo di mandato speciale ex art. 60, ultimo comma, R.D. n. 37/34. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso le decisioni del C.d.O. di Treviso, 31 maggio e 21 giugno 2004).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 27 Aprile 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 21 Giugno 2004
0 Comment