Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Deposito presso la segreteria del CNF – Inammissibilità.

Va dichiarato inammissibile il ricorso depositato alla segreteria del Consiglio nazionale forense e non presso il Consiglio dell’ordine che ha deliberato il provvedimento impugnato, come invece previsto dall’art. 59 del r.d. n. 37/1934. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 2 marzo 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 19 dicembre 2008, n. 170

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 19 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 02 Marzo 2007
Giurisprudenza CNF

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