La specificazione dei motivi d’appello da effettuarsi nell’atto di impugnazione è necessaria per l’ammissibilità del ricorso e richiede l’indicazione chiara e inequivoca, anche se succinta, delle ragioni di fatto e di diritto delle doglianze e anche delle mere eccezioni, tali da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e quindi delle questioni che si intendono sottoporre al riesame; l’appellante dovrà, quindi, prospettare con l’atto d’appello tutte le censure e nulla potrà aggiungere in prosieguo, giacché tale atto consuma definitivamente il diritto di impugnare. Pertanto, nell’udienza di discussione, è inammissibile la proposizione di ulteriori motivi di gravame.(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 23 luglio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 311
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 311 del 24 Ottobre 2003 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 23 Luglio 2002 (radiazione)
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