Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Specificazione dei motivi nell’atto di impugnazione – Necessità – Ricorso generico e non argomentato – Inammissibilità.

La specificazione dei motivi d’appello da effettuarsi nell’atto di impugnazione è necessaria per l’ammissibilità del ricorso e richiede l’indicazione chiara e inequivoca, anche se succinta, delle ragioni di fatto e di diritto, delle doglianze e delle mere eccezioni, tali da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum, e quindi delle questioni che si intendono sottoporre al riesame. Pertanto, deve essere rigettato il ricorso che muova alla decisione solo generiche doglianze che non si traducono in una critica logico-costruttiva idonea ad incidere sulla struttura razionale della decisione impugnata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Calabria, 16 dicembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 102

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 23 Aprile 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 16 Dicembre 1997
Giurisprudenza CNF

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