Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Specificazione dei motivi nell’atto di impugnazione – Necessità – Omissione – Inammissibilità.

In virtù del pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza, deve essere dichiarato inammissibile, l’atto di impugnazione con il quale il ricorrente manchi di esporre con specifici motivi le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale. Ai sensi dell’art. 342 c.p.c., invero, la specificazione dei motivi di appello da effettuarsi nel ricorso al CNF ai fini dell’ammissibilità del ricorso richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, anche se succinta, delle ragioni di fatto e di diritto delle doglianze ed anche delle mere eccezioni, tali da consentire l’identificazione esatta delle questioni che si intendono sottoporre al riesame del giudice. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 20 aprile 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 30 dicembre 2009, n. 245

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 30 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 20 Aprile 2009
Giurisprudenza CNF

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