Atteso che, secondo costante giurisprudenza, i motivi di impugnazione devono essere formulati con il ricorso e non possono essere successivamente proposti motivi aggiunti secondo il sistema processuale civile, ne consegue che le eccezioni di nullità della decisione disciplinare del CdO devono essere dichiarate inammissibili qualora non siano formulate nell’atto di impugnazione della decisione al CNF, ma proposte come motivi aggiunti. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Salerno, 20 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 17 Luglio 2006 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 20 Maggio 2005
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