In difetto della specificazione delle ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la decisione del Consiglio territoriale, il ricorso al CNF deve ritenersi inammissibile. Secondo pacifica e costante giurisprudenza, invero, ai fini della ammissibilità del ricorso è necessaria l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto delle doglianze e delle mere eccezioni, tali da consentire l’identificazione esatta delle questioni che si intendono sottoporre al riesame del giudice. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Monza, 15 gennaio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 201
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 201 del 10 Dicembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 15 Gennaio 2007
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