Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Specificazione dei motivi nell’atto di impugnazione – Necessità.

Il generico richiamo alla istruttoria espletata dal CdO fatto dal ricorrente al fine di contrastare la decisione impugnata è inammissibile, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio di appello non è un iudicium novum ma una revisio prioris instantiae, sicché la cognizione del giudice resta ivi circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a muovere generiche censure alla impugnata decisione del CdO locale, dovendo invece esporre le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la stessa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 maggio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 29 maggio 2006, n. 28

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 29 Maggio 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Maggio 2003
Giurisprudenza CNF

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