Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Specificazione dei motivi nell’atto di impugnazione – Mancanza – Inammissibilità

Secondo la costante giurisprudenza del C.N.F., la specificazione dei motivi di appello è necessaria per l’ammissibilità del ricorso e richiede la indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fondano le censure, al fine di consentire la esatta individuazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre all’esame del giudice di appello. Va pertanto ritenuto inammissibile il ricorso nell’ambito del quale non sia possibile neppure individuare censure dirette nei confronti dei motivi della decisione impugnata per assoluto difetto dei requisiti essenziali dell’atto di appello. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nola, 13 marzo 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 aprile 2008, n. 37

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 22 Aprile 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Nola, delibera del 13 Marzo 2007
Giurisprudenza CNF

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