Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Riunione per connessione soggettiva ed oggettiva di più ricorsi – Unicità della sanzione – Legittimità.

È legittima nel procedimento davanti al C.N.F. la riunione della trattazione di più ricorsi connessi soggettivamente, l’adozione di un’unica decisione sugli stessi, e la conseguenziale inflizione di un’unica sanzione. (Nella specie il C.N.F. che decideva sulle varie sanzioni di sospensione e cancellazione inflitte dall’ordine locale ha provveduto ad applicare l’unica sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Monza, 22 gennaio 1996, 2 ottobre 1996, 18 dicembre 1995, 8 maggio 1995, 6 maggio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Siciliano), sentenza del 11 luglio 1998, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 11 Luglio 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 06 Maggio 1996
Giurisprudenza CNF

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