Il C.N.F. è giudice di legittimità e di merito e pertanto il collegio è legittimato a riesaminare anche nel merito le questioni sottoposte al suo giudizio e a rendere una valutazione degli elementi probatori, acquisiti nel processo, diversa rispetto a quella posta dal C.d.O. territoriale, a fondamento della decisione impugnata. (Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Lucca, 21 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERI), sentenza del 6 ottobre 1999, n. 147
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 06 Ottobre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 21 Giugno 1996
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