La valida proposizione del ricorso dinanzi al CNF postula la sottoscrizione del ricorrente, regolarmente iscritto all’Albo degli avvocati, o di avvocato iscritto all’Albo speciale munito di specifico mandato. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso presentato personalmente dall’interessato privo dello “ius postulandi” ex art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934, in quanto sospeso cautelarmente, e non assistito da un legale abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Palermo, 5 aprile 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 224 del 22 Dicembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 05 Aprile 2007
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