È inammissibile il ricorso proposto al CNF direttamente dagli esponenti poiché privi di jus postulandi, riservato nella fase dell’impugnazione solo agli iscritti agli albi professionali forensi ed alla Procura Generale della Repubblica. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Tempio Pausania, 29 settembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 15 Dicembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Tempio Pausania, delibera del 29 Settembre 2005
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