Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 del r.d. 37/1934, che impone la presentazione del ricorso negli uffici del consiglio dell’ordine territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 17 marzo 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Petrecca), sentenza del 10 dicembre 1998, n. 196

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 10 Dicembre 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 17 Marzo 1997
Giurisprudenza CNF

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