Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 del r.d. 37/1934, che impone la presentazione del ricorso negli uffici del consiglio dell’ordine territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 14 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Panuccio), sentenza del 28 novembre 1998, n. 167

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 28 Novembre 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 14 Novembre 1997
Giurisprudenza CNF

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