Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 r.d.l. n. 37/1934, che impone la presentazione del ricorso negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 20 luglio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. EQUIZZI), sentenza del 23 maggio 2002, n. 73

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 23 Maggio 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 20 Luglio 2000
Giurisprudenza CNF

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