Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania,16 marzo 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 23 maggio 2002, n. 66

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 23 Maggio 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 16 Marzo 2001
Giurisprudenza CNF

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