E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 10 ottobre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ITALIA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 80
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 23 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 10 Ottobre 2002
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