Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente alla segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisine C.d.O. di Roma, 2 maggio 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 16

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 04 Febbraio 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Maggio 2002
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment