Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente alla segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 24 maggio 1997)

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 14 aprile 2004, n. 68

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 14 Aprile 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 24 Maggio 1997
Giurisprudenza CNF

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