Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente alla segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 7 giugno 1997)

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 26 gennaio 2004, n. 5

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 26 Gennaio 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 07 Giugno 1997
Giurisprudenza CNF

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