Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F – Ricorso presentato direttamente alla segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’articolo 59, r.d. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 2 luglio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. RUGGIERI), sentenza del 29 maggio 2003, n. 112

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 29 Maggio 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 02 Luglio 2002
Giurisprudenza CNF

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