Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente alla segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’articolo 59 r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 5 luglio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 28 aprile 2004, n. 117

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 28 Aprile 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 05 Luglio 2002
Giurisprudenza CNF

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