Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente alla segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sanremo, 8 febbraio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 309

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 309 del 16 Dicembre 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Sanremo, delibera del 08 Febbraio 2002
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment