Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente alla segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’articolo 59 r.d. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. SALIMBENE), sentenza del 4 luglio 2002, n. 98

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 04 Luglio 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 04 Luglio 2001
Giurisprudenza CNF

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