Ai sensi dell’art. 56 l.p., deve ritenersi inammissibile il ricorso avverso i provvedimenti emessi in sede disciplinare dai C.d.O. locali proposto da difensore privo di mandato e non sottoscritto dall’interessato, non potendosi ritenersi sufficiente a sanare il difetto di mandato l’esibizione del documento nel corso dell’adunanza, poiché inidonea a configurare il presupposto voluto dalla legge. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 18 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 18 dicembre 2006, n. 181
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 18 Dicembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 18 Gennaio 2005
0 Comment