Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione – Termine – Prerentorietà.

Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso per revocazione presentato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, come previsto dal combinato disposto degli art. 325 e 326 c.p.c.. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F., 29 marzo 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2002, n. 195

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 10 Dicembre 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 28 Maggio 1999 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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