Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione – Tassatività dei motivi – Motivi diversi da quelli previsti nell’art. 395 c.p.c. – Inammissibilità.

Il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell’art. 395 c.p.c., comporta l’inammissibilità di ogni censura non compresa in detta elencazione ed esclude, di conseguenza, la deduzione di motivi di nullità afferenti alle pregresse fasi processuali, che restano deducibili con le ordinarie impugnazioni. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 20 dicembre 1996)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 50

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 01 Aprile 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 15 Novembre 1996 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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