Il ricorso per revocazione costituisce un mezzo di impugnazione eccezionale, e come tale consentito per i soli motivi tassativamente indicati nell’art. 395 c.p.c, pertanto deve essere dichiarata l’inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione, che esclude, peraltro, anche il riferimento a nullità afferenti le pregresse fasi processuali, che sono deducibili con i soli mezzi ordinari di impugnazione. (Dichiara inammissibili i ricorsi avverso decisioni C.N.F., 136/02 e 137/02)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 04 Febbraio 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 12 Dicembre 2001 (sospensione)
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