Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione per contrasto con precedente giudicato ex art. 395 n. 5 – Giudicato penale – Giudicato disciplinare – Autonomia – Inammissibilità del ricorso per revocazione.

Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento civile e penale essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità e per il principio dell’autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata dall’autorità giudiziaria, gli stessi fatti irrilevanti in sede penale possono invece essere idonei a ledere i principi, indubbiamente più rigorosi, della deontologia professionale e dare luogo a responsabilità disciplinare, salvo che sia intervenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione. Pertanto, per il principio dell’autonomia dei giudizi non può invocarsi il rimedio della revocazione per contrasto con precedente giudicato facendo riferimento ad una decisione penale o civile di assoluzione. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F. n. 13/2004 , 4 febbraio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 253

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 253 del 03 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 25 Marzo 2002 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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