Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c. – Revocazione per dolo – Mancanza di raggiri e artifici – Inammissibilità.

Ad integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio, ex art. 395 n. 1 c.p.c., non basta la semplice violazione del dovere di lealtà e probità, richiedendosi, invece, una attività intenzionalmente fraudolenta, concretizzatasi in artifici o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità. E’ pertanto inammissibile il ricorso ex art. 395 n. 1 c.p.c., proposto a seguito di semplici ammissioni di affermazioni non veritiere e di mancanza di produzione di elementi che attengono a comportamenti censurabili eventualmente sotto il profilo della lealtà e probità processuale, considerando che comunque il contegno delle parti nel processo può essere valutato in relazione alla struttura del processo stesso determinata dal principio del contraddittorio e dalle regole secondo cui nessuno è tenuto a produrre di sua iniziativa una prova contro se stesso. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto a seguito dell’affermazione di un testimone che aveva riconosciuto la non veridicità delle precedenti sue dichiarazioni rese). (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F., 30 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 15 luglio 2004, n. 180

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 15 Luglio 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Luglio 1990 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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