Il ricorso per revocazione è ammissibile contro le sentenze dei giudici speciali e pertanto anche contro le sentenze del C.N.F., quale giudice speciale in materia disciplinare; l’ammissibilità del predetto ricorso può inoltre argomentarsi facendo riferimento al principio che in mancanza di norme dettate dalla legge professionale debbono applicarsi le norme di procedura civile. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F., 30 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 15 luglio 2004, n. 180
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 15 Luglio 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Luglio 1990 (sospensione)
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