Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. – Ammissibilità.

Il ricorso per revocazione è ammissibile contro le sentenze dei giudici speciali e pertanto anche contro le sentenze del C.N.F., quale giudice speciale in materia disciplinare, e deve essere sempre proposto allo stesso giudice che ha pronunciato al sentenza impugnata. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 29 maggio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VINATZER), sentenza del 20 settembre 2000, n. 77

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 20 Settembre 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Maggio 1998
abc, Giurisprudenza CNF

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