Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione avverso ordinanza camerale del C.N.F. – Inammissibilità.

Il rimedio della revocazione ex art. 395 c.p.c. è esperibile soltanto avverso provvedimenti decisori definitivi, pertanto è inammissibile il ricorso proposto contro una ordinanza camerale con la quale il C.N.F. aveva incidentalmente respinto la “querela di falso”del verbale d’udienza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 20 dicembre 1996)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 50

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 01 Aprile 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 15 Novembre 1996 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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