Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione avverso decisione del C.d.O. – Inammissibilità.

Il ricorso per revocazione, ex art. 395 c.p.c., deve essere proposto allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ed è applicabile alle sole decisioni pronunciate nell’esercizio della giurisdizione; è pertanto inammissibile il ricorso per revocazione proposto al Consiglio nazionale forense avverso una decisione disciplinare, atto amministrativo, del consiglio dell’ordine territoriale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisone C.d.O. di Udine, 18 marzo 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Caddeo), sentenza del 19 settembre 1997, n. 96

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 19 Settembre 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 18 Marzo 1994
Giurisprudenza CNF

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