Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione.

Il ricorso per revocazione proposto avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense a seguito della sentenza con cui il giudice civile abbia dichiarato, successivamente alla pronuncia del CNF, la falsità delle prove in base alle quali il Consiglio ha ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare dell’incolpato, deve ritenersi inammissibile nel caso in cui non sussista identità soggettiva e oggettiva tra il giudizio civile e il giudizio disciplinare celebrato avanti al CNF. (Dichiara inammissibile il ricorso proposto per la revocazione della decisione del C.N.F. n. 205/04 del 27/2/2004 – 20/9/2004, che ha rigettato il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 16 gennaio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 21 novembre 2006, n. 118

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 21 Novembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 16 Gennaio 2003
abc, Giurisprudenza CNF

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