Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso in Cassazione – Legittimazione del C.d.O. quale parte – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

Nei giudizi disciplinari dinanzi al C.N.F., giudice speciale, il consiglio dell’ordine territoriale, organo amministrativo nella materia disciplinare, è parte necessaria in quanto portatore dell’interesse a mantenere in vita il provvedimento da esso emesso e impugnato, ed è, per la medesima ragione, legittimato a impugnare presso la Corte di Cassazione le decisioni disciplinari emesse dal C.N.F.. E’ pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 54-56 r.d.l. 1578/33 e 59-68 r.d.l. n. 37/1934, nella parte in cui conferiscono al C.d.O. locale, che ha emesso la decisione disciplinare, di costituirsi dinanzi al C.N.F. e di proporre ricorso alle S.U. della Cassazione avverso le sue decisioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 4 ottobre 1994)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. SALIMBENE), sentenza del 17 luglio 2002, n. 100

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 17 Luglio 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 04 Ottobre 1994
Giurisprudenza CNF

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