Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Revocazione ex art. 395 c.p.c. n. 4 – Errore di fatto – Contenuto.

L’errore di fatto, eccepibile attraverso il ricorso per revocazione consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o documenti di causa e che non abbia costituito un punto decisivo su cui il giudice si sia pronunciato; tale genere di errore presuppone pertanto il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali. (Pertanto tale rimedio non può utilizzarsi nei casi di errori di criterio nell’estimazione del fatto o di non corretto apprezzamento delle risultanze processuali). (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F. n. 13/2004 , 4 febbraio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 253

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 253 del 03 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 25 Marzo 2002 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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