L’errore di fatto, eccepibile attraverso il ricorso per revocazione, consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o documenti di causa, e che non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato; tale genere di errore presuppone pertanto il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti una dalla sentenza e l’atra dagli atti e documenti processuali. (Dichiara inammissibili i ricorsi avverso decisioni C.N.F., 136/02 e 137/02)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 04 Febbraio 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 12 Dicembre 2001 (sospensione)
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