Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Revoca del provvedimento impugnato – Cessazione della materia del contendere.

La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta mancanza di interesse. La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta mancanza di interesse. (Nella specie il C.d.O. aveva revocato il provvedimento con cui fissava il termine iniziale e finale del periodo di sospensione inflitto dal C.N.F. considerando il disposto della Suprema corte di cassazione che aveva affermato l’esecutività delle decisioni del C.N.F. dal momento della loro pubblicazione). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 luglio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. GRIMALDI), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 11

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 17 Gennaio 2005 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Luglio 2003
Giurisprudenza CNF

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