Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Proposizione di ulteriore impugnazione – Inammissibilità.

Per il principio della consumazione dell’impugnazione, il cui fondamento deve ravvisarsi nella volontà di impedire il reiterarsi o il frazionarsi dell’iniziativa impugnatoria in atti separati, ad opera della parte che, avendo già impugnato, intenda prospettare in un secondo momento nuove doglianze nei confronti della medesima decisione, deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto avverso una decisione già in precedenza impugnata. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 31 gennaio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 14 maggio 2003, n. 94

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 14 Maggio 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 31 Gennaio 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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