Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Presentazione del ricorso al C.d.O. a mezzo posta – Ammissibilità – Sussiste.

Deve essere considerato valido il ricorso inviato a mezzo posta presso gli uffici del C.d.O., sebbene la legge professionale stabilisca che il ricorso deve essere « presentato » presso il consiglio dell’ordine. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Alessandria, 1o ottobre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Danovi), sentenza del 20 gennaio 1997, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 20 Gennaio 1997 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 10 Ottobre 1993 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment