Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. presentato dall’esponente – Difetto di legittimazione – Inammissibilità ricorso.

Il ricorso presentato direttamente dall’esponente è inammissibile, atteso che, in materia disciplinare, la legittimazione all’impugnativa, consentita soltanto avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare (e non dunque, come nella specie, avverso un provvedimento di archiviazione), spetta esclusivamente all’iscritto contro cui si procede ed al procuratore generale presso la Corte d’Appello (art. 50 L. 36/34). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza 13 aprile 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 65

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 05 Ottobre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 13 Aprile 2005
Giurisprudenza CNF

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