E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n.37/ 1934, perché non iscritto all’albo professionale , in quanto praticante, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 14 ottobre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PACE), sentenza del 23 aprile 2004, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 23 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 14 Ottobre 2002
0 Comment