Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Praticante avvocato – Ricorso proposto personalmente al C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n.37/ 1934, perché non iscritto all’albo professionale , in quanto praticante, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il primo ed accoglie il secondo ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 26 marzo 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. EQUIZZI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 77

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 23 Aprile 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 26 Marzo 2001
Giurisprudenza CNF

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