In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la norma generale dell’art. 86 c.p.c. va correlata con le norme speciali previste dall’ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. n. 1578/33, e con l’art. 60 del R.D. n. 37/34, di talché possono svolgere difese ed assumere patrocinio davanti al C.N.F. soltanto i soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso una decisione del Consiglio territoriale sottoscritto da chi non risulti iscritto all’Albo degli avvocati. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 10 novembre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 18 maggio 2009, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 18 Maggio 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 10 Novembre 2006
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