Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F – Patrocinio personale del professionista sospeso cautelarmente – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dal professionista che sia privo dello jus postulandi ex art. 63 comma I d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale in quanto cautelarmene sospeso e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il professionista non era iscritto in quanto era stato cautelarmene sospeso, con decisione immediatamente esecutiva). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 18 luglio 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. ITALIA), sentenza del 14 aprile 2004, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 14 Aprile 2004 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 18 Luglio 2003 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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